Art. 2
In vigore dal 28 feb 2018
Le partite di carni di cui all' sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:307:oj#art-2