Art. 1

In vigore dal 23 feb 2018
Il regolamento (UE) n. 215/2014 è così modificato: 1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi.» 2) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi e target finali stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.»
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