Art. 1
In vigore dal 23 feb 2018
Il regolamento (UE) n. 215/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi.»
2)
all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi e target finali stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:276:oj#art-1