Art. 1

In vigore dal 23 feb 2018
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) all'articolo 1 bis, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni, elencati nell'allegato V e conformi alle specifiche di cui alla guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro, alle condizioni che tali autorità ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature saranno utilizzate esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro. 6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata.»; 2) all'articolo 1 ter sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni, elencati nell'allegato V e conformi alle specifiche di cui alla guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro, alle condizioni che tali autorità ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature saranno utilizzate esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro. 6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, anche sulla natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»; 3) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.
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