Art. 1
Richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione»;
In vigore dal 21 feb 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Nell'ambito del presente regolamento è possibile presentare una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:»;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2009 per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2019, o su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno n-4, dove n è l'anno di richiesta, per le richieste presentate a partire dal 1o gennaio 2020;»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione possono essere presentate con riferimento alla normale procedura di prova secondo:
a)
il nuovo ciclo di guida europeo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 fino al 31 dicembre 2019;
b)
la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*1) a decorrere dal 14 marzo 2018.
(*1) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)»;"
2)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3)
“richiedente”, il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o fornitori, che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;»;
b)
il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6)
“richiedente della modifica”, il costruttore o fornitore, o un gruppo di costruttori o fornitori, che richiede la modifica di una decisione di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;»;
3)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione include quanto segue:»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di CO2 conseguita con la tecnologia innovativa, compreso un riferimento alla normale procedura di prova applicabile conformemente all', paragrafo 4, oppure, qualora tale metodo sia già stato approvato dalla Commissione, un riferimento a quest'ultimo;»;
iii)
è inserita la seguente lettera e bis):
«e bis)
se opportuno, e oltre al metodo di cui alla lettera e), un metodo semplificato per valutare i risparmi di CO2 che devono essere certificati o i valori predefiniti dei risparmi di CO2 che devono essere usati ai fini della certificazione di tutti i veicoli dotati della tecnologia innovativa;»;
iv)
alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata conformemente alla lettera e) e, se pertinente, alla lettera e bis), tenuto conto dell'usura, raggiunge la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1;
ii)
i risparmi di CO2 della tecnologia innovativa non sono o sono solo parzialmente interessati dalla normale procedura di prova relativa alla misurazione di CO2 di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 510/2011 e quale specificata all', paragrafo 4, del presente regolamento;»;
v)
alla lettera f) è aggiunto il seguente punto iv):
«iv)
nel caso di cui alla lettera e bis) del presente articolo, la riduzione di CO2 da attribuire a un veicolo al momento della certificazione secondo il metodo di valutazione semplificato, o secondo i valori predefiniti dei risparmi di CO2 di cui alla lettera e bis), è inferiore o uguale alla riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova di cui alla lettera e), comprese eventuali interazioni con altre eco-innovazioni approvate.»;
4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Base di riferimento e eco-innovazione»;
b)
al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
un veicolo eco-innovativo dotato della tecnologia innovativa o, se opportuno, la tecnologia innovativa come componente a sé stante;
b)
un veicolo di riferimento non dotato della tecnologia innovativa ma identico al veicolo eco-innovativo in tutti gli altri aspetti o, se opportuno, la tecnologia di riferimento come componente a sé stante.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora il richiedente ritenga che i dati di cui agli articoli 8 e 9 possano essere determinati con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione è accompagnata da una documentazione dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che evidenzi risultati equivalenti.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Se la richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione è presentata con riferimento alla procedura WLTP di cui all', paragrafo 4, lettera b), il veicolo di riferimento è il veicolo, nell'ambito della famiglia di interpolazione o della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, che rappresenta il caso più sfavorevole per dimostrare i risparmi derivanti dall'eco-innovazione.
Nel caso di cui all'allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1, secondo comma, o suballegato 7, punto 3.2.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151, il veicolo di riferimento è il veicolo di prova H.
La scelta del veicolo di riferimento è suffragata da prove statistiche solide e indipendenti in base alle quali si possono avanzare ipotesi verificabili circa l'adeguatezza e la rappresentatività del veicolo di riferimento.»;
5)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. Se il richiedente è un gruppo di costruttori o fornitori, si applicano le condizioni seguenti:
a)
l'organismo indipendente e certificato svolge le verifiche di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e) in relazione a ciascun membro del gruppo richiedente, se necessario, in funzione del contenuto della richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;
b)
se opportuno per motivi di riservatezza o di concorrenza, i membri del gruppo richiedente possono presentare diverse relazioni di verifica per diverse serie di dati a sostegno della medesima richiesta.»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
al primo comma, è aggiunta la lettera c bis) seguente:
«c bis)
accerta, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), che il metodo di valutazione semplificato o i valori predefiniti dei risparmi di CO2 di cui a tale lettera si prestino alla certificazione dei risparmi di CO2 per i veicoli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e soddisfino i requisiti minimi di cui all'articolo 4 paragrafo 2, lettera f), punto iv);»;
ii)
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini delle lettere c) e c bis), l'organismo indipendente e certificato fornisce i protocolli di prova stabiliti per la verifica.»;
c)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della certificazione del risparmio di CO2 prevista all'articolo 11, l'organismo indipendente e certificato redige, su richiesta del costruttore, una relazione sull'interazione tra varie eco-innovazioni applicate su un tipo di veicolo, una variante, una versione e, se pertinente, una famiglia di interpolazione.»;
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
6)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento e del veicolo dotato dell'eco-innovazione su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall'applicazione del metodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) e, se opportuno, dall'applicazione del metodo di valutazione semplificato di cui alla lettera e bis) del suddetto articolo;
b)
le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento e del veicolo dotato dell'eco-innovazione su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall'applicazione della normale procedura di prova di cui all', paragrafo 4, lettera a) o b).»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso di richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione presentate con riferimento all', paragrafo 4, lettera b), per determinare il risparmio è valutata e quantificata l'incertezza. L'incertezza quantificata è sottratta dal risparmio complessivo.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In caso di valori predefiniti dei risparmi di CO2 proposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), tali valori sono fissati a un livello inferiore o pari al risparmio complessivo determinato conformemente al paragrafo 2.»;
7)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La riduzione minima da conseguire a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, mediante la tecnologia innovativa è di:
a)
1 grammo di CO2 per chilometro nel caso di richiesta presentata con riferimento all', paragrafo 4, lettera a);
b)
0,5 grammo di CO2 per chilometro nel caso di richiesta presentata con riferimento all', paragrafo 4, lettera b).»;
b)
al paragrafo 2, la formulazione «normale ciclo di prova» è sostituita da «normale procedura di prova»;
8)
il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Valutazione di una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione»;
9)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il risparmio di CO2 certificato dell'eco-innovazione, dimostrato conformemente alla corrispondente decisione di approvare la tecnologia innovativa come eco-innovazione, è specificato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte dai servizi tecnici di cui all'articolo 11 della direttiva stessa, ricorrendo al metodo di prova approvato.
Fatte salve le prescrizioni della decisione di approvazione, l'incertezza quantificata di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è sottratta dal risparmio complessivo che deve essere certificato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO2 relativo a un'eco-innovazione sia inferiore alla soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, per un tipo di veicolo, una variante, una versione e, se opportuno una famiglia di interpolazione, il risparmio non è certificato.
Se i risparmi predefiniti di CO2 determinati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis), sono indicati nella decisione di approvazione, il pertinente valore dei risparmi di CO2 predefiniti può essere inserito direttamente nella documentazione di omologazione, a condizione che l'autorità di omologazione sia in grado di confermare che il veicolo è dotato della tecnologia secondo le specifiche della decisione di approvazione.»;
b)
al paragrafo 4, secondo comma, il valore «1 grammo di CO2 per chilometro» è sostituito da «0,5 grammo di CO2 per chilometro»;
10)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«La Commissione può inoltre, ogniqualvolta accerti o sia informata di scostamenti o incongruenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa rispetto alle informazioni che aveva ricevuto nell'ambito della richiesta di approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione, informarne il costruttore.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il costruttore il cui risparmio certificato di CO2 non è più tenuto in considerazione può richiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati in conformità alla procedura stabilita all'articolo 11 o, se opportuno, può presentare una richiesta di modifica della decisione di approvazione, in conformità all'articolo 12 bis, suffragata dagli elementi di prova necessari a confermare l'adeguatezza del metodo di prova e il livello del risparmio di CO2 conseguito con la tecnologia innovativa.»;
11)
è inserito il seguente articolo 12 bis:
«Articolo 12 bis
Modifica della decisione di approvare una tecnologia innovativa come eco-innovazione
1. Il costruttore o fornitore, compreso il richiedente iniziale, può presentare alla Commissione richiesta di modifica di un'approvazione esistente. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono trasmessi per posta elettronica o su supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi.
2. Insieme alla richiesta di modifica si trasmettono le informazioni e gli elementi di prova seguenti:
a)
i dati del richiedente della modifica;
b)
il riferimento alla decisione di approvazione da modificare;
c)
la descrizione delle modifiche proposte, compresa una descrizione sintetica;
d)
elementi che dimostrino la necessità e l'adeguatezza delle modifiche;
e)
elementi comprovanti che la riduzione delle emissioni realizzata tramite la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modificato, o i risparmi di CO2 predefiniti, raggiunge la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura;
f)
una relazione specifica di convalida redatta da un organismo indipendente e certificato che verifica quanto segue:
—
che il metodo di prova modificato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, se pertinente, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);
—
che la riduzione delle emissioni conseguita con la tecnologia innovativa determinata con il metodo di prova modificato o, se opportuno, il metodo di valutazione semplificato, nuovo o modificato, o i risparmi di CO2 predefiniti, raggiunga la soglia pertinente specificata all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'usura.
3. Una volta ricevuta la richiesta di modifica, la Commissione rende pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2, lettera c).
4. La Commissione valuta la richiesta di modifica e, entro nove mesi dal ricevimento della richiesta completa, modifica la decisione di approvazione, salvo obiezioni formulate in relazione all'adeguatezza delle modifiche proposte.
Nella decisione di approvazione modificata sono specificate, se necessario, l'applicabilità e le informazioni richieste per la certificazione del risparmio di CO2 di cui all'articolo 11 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
5. La Commissione può richiedere adattamenti delle modifiche proposte. La Commissione consulta in tal caso il richiedente della modifica e gli altri portatori d'interessi pertinenti, tra cui il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione, in merito alle modifiche proposte e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.
6. Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia innovativa e del relativo metodo di prova modificato, oppure a causa della portata e dei contenuti, la richiesta di modifica non possa essere analizzata in maniera appropriata nell'arco del periodo di valutazione di nove mesi.
La Commissione notifica al richiedente della modifica l'eventuale prolungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la decisione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tener conto del progresso tecnico. La Commissione consulta il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione e gli altri portatori d'interessi pertinenti in merito alle modifiche che esamina e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.».
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