Art. 2
In vigore dal 19 feb 2018
1. La data per l'accertamento di cui all', paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2018, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell'applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati.
2. La differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi previsti all' del presente regolamento è rimborsata agli operatori economici che hanno versato contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, su richiesta debitamente motivata di questi ultimi.
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