Art. 7
Trasmissione di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)
In vigore dal 19 feb 2018
Trasmissione di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)
1. I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono i metadati di riferimento relativi alla qualità di cui al presente regolamento secondo uno standard di scambio di metadati stabilito dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione (Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica.
3. Gli Stati membri trasmettono tali metadati alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla trasmissione dei microdati precontrollati.
Storico versioni
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