Art. 3

Dati richiesti

In vigore dal 19 feb 2018
Dati richiesti 1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell'allegato I. 2.   Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. 3.   Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell'indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e orientamenti metodologici e operativi in merito al campionamento e all'effettuazione dell'indagine. Tali raccomandazioni e orientamenti saranno definiti in un manuale dell'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste, corredato di un questionario tipo. 4.   I requisiti di precisione sono contenuti nell'allegato II. Vengono calcolati fattori di ponderazione per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.
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