Art. 6

Competenza del personale coinvolto nella supervisione

In vigore dal 16 feb 2018
Competenza del personale coinvolto nella supervisione 1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nella supervisione disponga delle seguenti competenze: a) conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla supervisione; b) conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario; c) livello adeguato di analisi critica; d) esperienza nella supervisione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti; e) capacità ed esperienza nello svolgimento di colloqui; f) capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo. 2.   In caso di lavoro di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo. 3.   Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente: a) l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo; b) l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti; c) il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.
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