Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 15 feb 2018
Misure transitorie
1. Le sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, L-cisteina cloridrato monoidrato, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», e le premiscele contenenti tali sostanze, che sono prodotte ed etichettate prima del 15 dicembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, che sono prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, che sono prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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