Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 15 feb 2018
Misure transitorie 1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», che sono prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti» di cui all'allegato, che sono prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti» di cui all'allegato, che sono prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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