Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 15 feb 2018
Misure transitorie 1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le sostanze menzionate all' nonché le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 15 dicembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato e le sostanze menzionate all' prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato e le sostanze menzionate all' prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 15 marzo 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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