Art. 3
Emissioni inquinanti
In vigore dal 12 feb 2018
Emissioni inquinanti
Il costruttore garantisce che i veicoli agricoli e forestali e i motori montati su di essi sono progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le disposizioni applicabili alle categorie NRE o NRS stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento; sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.
In alternativa, i veicoli agricoli e forestali e i motori montati su di essi possono essere progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le disposizioni applicabili alla categoria ATS stabilita nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento, se tali veicoli sono muniti di un motore AC e soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
sono muniti di sedile a sella e di manubrio;
b)
sono muniti di volante e di sedili a panchina o di sedili avvolgenti in una o più file e raggiungono una velocità massima di progetto almeno pari a 25 km/h.
Sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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