Art. 1
In vigore dal 12 feb 2018
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«limite di migrazione specifica» (LMS): la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari o nei simulanti alimentari;
2)
«materiali e oggetti»: tutti i materiali e gli oggetti che rientrano in una delle categorie di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004;
3)
«vernici» o «rivestimenti»: materiali o oggetti composti da uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA), applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche.
Storico versioni
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