Art. 1

In vigore dal 12 feb 2018
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «limite di migrazione specifica» (LMS): la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari o nei simulanti alimentari; 2) «materiali e oggetti»: tutti i materiali e gli oggetti che rientrano in una delle categorie di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004; 3) «vernici» o «rivestimenti»: materiali o oggetti composti da uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA), applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche.
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