Art. 1
In vigore dal 12 feb 2018
Il regolamento n. 389/2013 della Commissione (3) è così modificato:
1.
all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Le quote create a partire dal 1o gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.»;
2.
all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.»;
3.
all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:
«4. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1o gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a).
5. Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.»;
4.
all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c)
il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;»;
5.
all'allegato XIV, al punto 5, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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