Art. 1

In vigore dal 12 feb 2018
Il regolamento n. 389/2013 della Commissione (3) è così modificato: 1. all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Le quote create a partire dal 1o gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.»; 2. all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.»; 3. all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5: «4.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1o gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a). 5.   Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.»; 4. all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;»; 5. all'allegato XIV, al punto 5, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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