Art. 1

In vigore dal 7 feb 2018
Sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e per quanto riguarda gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, e in base alla classificazione di cui alla direttiva 2000/29/CE: a) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli insetti e gli acari; b) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i nematodi; c) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i batteri; d) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i funghi e gli oomiceti; e) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i virus, i viroidi e i fitoplasmi.
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