Art. 7

In vigore dal 7 feb 2018
1.   Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari all'importazione sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima del 30 aprile 2005. 2.   I dazi supplementari all'importazione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (9).
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