Art. 4

Impatto rilevante di un incidente

In vigore dal 30 gen 2018
Impatto rilevante di un incidente 1.   Un incidente è considerato come avente un impatto rilevante se si verifica almeno una delle seguenti situazioni: a) il servizio fornito da un fornitore di servizi digitali non è stato disponibile per oltre 5 000 000 di ore utente, dove per ore utente si intende il numero di utenti interessati nell'Unione per una durata di sessanta minuti; b) l'incidente ha provocato una perdita di integrità, autenticità o riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o accessibili tramite una rete e un sistema informativo del fornitore di servizi digitali che ha interessato oltre 100 000 utenti nell'Unione; c) l'incidente ha generato un rischio per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o in termini di perdite di vite umane; d) l'incidente ha provocato danni materiali superiori a 1 000 000 di EUR per almeno un utente nell'Unione. 2.   Sulla base delle buone pratiche raccolte dal gruppo di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1148 e delle discussioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera m), della medesima direttiva, la Commissione può riesaminare le soglie di cui al paragrafo 1.
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