Art. 1

In vigore dal 29 gen 2018
Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, il punto 16, è sostituito dal seguente: «16)   “procedure in area terminale”: le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7).»; 2) nell'allegato, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages), del doc. 4444 PANS-ATM dell'ICAO (sedicesima edizione — 2016, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7 A)».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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