Art. 1
In vigore dal 24 gen 2018
Al capitolo 27 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2, lettera f), è così modificata:
1)
nel primo paragrafo, il primo trattino, compresa la nota a piè di pagina, è sostituito dal seguente:
«—
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),»;
2)
è inserito il seguente quarto comma:
«Il termine “biocomponenti” comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:125:oj#art-1