Art. 1

In vigore dal 23 gen 2018
L'articolo 12 dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014, è così modificato: 1) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive;»; 2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costitutive ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), ammontano ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all' del presente regolamento. Questi contributi finanziari sono versati sotto forma di pagamenti all'impresa comune Bioindustrie o di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:121:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo