Art. 43
Autorizzazioni di pesca
In vigore dal 23 gen 2018
Autorizzazioni di pesca
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII del presente regolamento.
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