Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

In vigore dal 22 gen 2018
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato: 1) Sono inseriti i seguenti articoli 2 quater e 2 quinquies: «Articolo 2 quater Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale 1.   Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento. 2.   Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente. Articolo 2 quinquies Elenco dei dati statistici 1.   L'elenco dei dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato IX del presente regolamento. L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato X del presente regolamento. L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XI del presente regolamento. L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XII del presente regolamento. 2.   Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi a tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni per l'anno civile precedente in conformità all'elenco di cui all'allegato IX. 3.   Anteriormente al 1o novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui agli allegati X, XI e XII.» 2) Gli allegati VIII, IX, X, XI e XII sono aggiunti conformemente all'allegato del presente regolamento.
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