Art. 1
Immissione in libera pratica
In vigore dal 19 gen 2018
Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così rettificato:
1)
all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nella casella 8, il paese d'origine;
per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 e per lo “zucchero Balcani”, la parola “sì” della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;»
2)
All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.»
3)
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica dei contingenti di “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t, 11 EUR/t e 54 EUR/t, rispettivamente, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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