Art. 1

Immissione in libera pratica

In vigore dal 19 gen 2018
Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così rettificato: 1) all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nella casella 8, il paese d'origine; per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 e per lo “zucchero Balcani”, la parola “sì” della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;» 2) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.» 3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Immissione in libera pratica L'immissione in libera pratica dei contingenti di “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t, 11 EUR/t e 54 EUR/t, rispettivamente, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.»
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