Art. 1

In vigore dal 12 gen 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato: (1) all'articolo 7, paragrafo 3, la quarta frase è sostituita dalla seguente: «Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono applicare le verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit.»; (2) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma: «Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.»; (3) all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR.»; (4) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24. Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, la Commissione può accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico. (*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;" (5) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). I modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili sono messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Le specifiche tecniche comprendono: a) i requisiti in materia di dati annuali per le singole informazioni contabili (tabella delle X); b) la specifica per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR; c) le descrizioni dei campi dati (promemoria); d) la struttura dei codici bilancio FEASR.»; (6) l'articolo 34 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.»; b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente quarto comma: «Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di sei mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.»; c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi da 2 a 5.»; (7) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento; (8) l'allegato XIII è così modificato: a) il punto 3 è soppresso; b) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. Le misure concesse a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»
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