Art. 1
In vigore dal 21 dic 2017
All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L', paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell'attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al Piano di riposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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