Art. 1
In vigore dal 18 dic 2017
All' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci descritte al paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o luglio 2008 - 30 giugno 2009),
b)
non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e
c)
ha effettivamente esportato le merci descritte al paragrafo 1 o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale,
la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 5,3 %.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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