Art. 1
In vigore dal 18 dic 2017
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
1)
alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
2)
alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2364:oj#art-1