Art. 12

Partecipazione al sistema del repertorio secondario

In vigore dal 15 dic 2017
Partecipazione al sistema del repertorio secondario 1.   Il contratto impone al fornitore di partecipare all'istituzione del sistema del repertorio secondario (qualora il sistema secondario non sia ancora stato istituito alla data della conclusione del contratto), ove necessario, in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. 2.   Il contratto contiene una disposizione che consente ai fornitori di rivalersi sui fabbricanti e sugli importatori di prodotti del tabacco per recuperare i costi connessi all'istituzione, alla gestione e alla manutenzione del repertorio secondario e del router di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.
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Partecipazione al sistema del repertorio secondario (Art. 12 Regolamento (UE) 2018/573) — Testo vigente | Portale Normativo