Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 14 dic 2017
Misure transitorie
1. Gli additivi specificati nell'allegato I e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 4 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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