Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 14 dic 2017
Misure transitorie 1.   Gli additivi specificati nell'allegato I e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 4 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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Misure transitorie (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/2325) — Testo vigente | Portale Normativo