Art. 2

In vigore dal 13 dic 2017
Il regolamento (UE) 1316/2013 è così modificato: 1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 30 192 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue: a) settore dei trasporti: 24 050 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione; b) settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR; c) settore dell’energia: 5 075 075 000 EUR. Tali importi non pregiudicano l’applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (*4). (*4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).»;" 2) all’articolo 14, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   In deroga all’articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento e dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 che sono confluiti negli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento a norma del paragrafo 3 del presente articolo costituiscono, fino a un massimo di 125 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 6.   In deroga all’articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dal fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (“fondo Marguerite”), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007, costituiscono, fino a un massimo di 25 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017. (*5)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).» "
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