Art. 1

«Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato»;

In vigore dal 13 dic 2017
La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) all'articolo 3 quater è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame di cui all'articolo 28 ter.»; 2) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. La Commissione realizza uno studio sulla capacità del settore del trasporto aereo di trasferire i costi della CO2 ai suoi clienti, con riferimento all'EU ETS e alla misura mondiale basata sul mercato sviluppata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (“ICAO”). Tale studio valuta la capacità del settore del trasporto aereo di trasferire il costo delle unità di emissione necessarie, effettuando un raffronto con il settore industriale e quello dell'elettricità, allo scopo di presentare una proposta volta ad aumentare la percentuale di quote messe all'asta conformemente al riesame di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 2, tenendo conto dell'analisi del trasferimento dei costi e prendendo in considerazione un allineamento ad altri settori, nonché la competitività tra le diverse modalità di trasporto.»; 3) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ivi compreso in particolare nei settori dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero anche essere utilizzati per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), le iniziative tecnologiche congiunte “Clean Sky” e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione rivolgono particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca (“9o PQ”). La trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della presente direttiva è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione. Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo.»; 4) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.»; 5) all'articolo 12, prima del paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis.   Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.»; 6) l'articolo 28 bis è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato»; b) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter; b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.»; ii) la lettera c) è soppressa; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga agli articoli 3 sexies e 3 septies, agli operatori aerei che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo è assegnato, ogni anno, a titolo gratuito, un numero di quote ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette. In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter. Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1o settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.»; e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione (*1) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta. (*1)  Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).»;" f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 bis, solo conformemente ai termini di tale accordo.»; g) il paragrafo 8 è soppresso; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 28 ter Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato 1.   Prima del 1o gennaio 2019 e successivamente a intervalli regolari, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate; ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato; iii) alla creazione di un registro globale; iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; v) alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi; e vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili. In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005. 2.   Entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione. 3.   La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione. Articolo 28 quater Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato 1.   La Commissione adotta disposizioni finalizzate al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica appropriati delle emissioni, allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO su tutte le rotte contemplate da tale misura. Tali disposizioni si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dal regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.»; 8) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Prima del 1o gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.»; 9) alla lettera k) dell'allegato I, l'anno «2020» è sostituito dall'anno «2030».
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