Art. 1
Modelli di passaporti delle piante
In vigore dal 13 dic 2017
Modelli di passaporti delle piante
1. I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte A dell'allegato.
2. I passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte B dell'allegato.
3. I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte C dell'allegato.
4. I passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte D dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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