Art. 2

Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere

In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere Per quanto riguarda le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti continuano ad applicare le disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, e all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2019 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con il riferimento alle «cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intendono le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create.
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Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/2401) — Testo vigente | Portale Normativo