Art. 1
Introduzione dell’IFRS 9
In vigore dal 12 dic 2017
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 473 bis
Introduzione dell’IFRS 9
1. In deroga all’articolo 50, e fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:
a)
gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b)
gli enti che, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
c)
gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:
a)
per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:
dove:
A2,SA
= l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2;
A4,SA
= l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;
f= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;
t= l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi A2,SA e A4,SA;
b)
per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:
dove:
A2,IRB
= l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);
A4,IRB
= l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);
f= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;
t= l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi A2,IRB e A4,IRB.
2. Gli enti calcolano gli importi A2,SA e A2,IRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:
a)
zero;
b)
l’importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell’importo calcolato conformemente al punto ii):
i)
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’IFRS 9, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IRFS 9»), e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IRFS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9;
ii)
l’importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.
3. Gli enti calcolano l’importo di cui l’importo specificato alla lettera a) supera l’importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:
a)
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio;
b)
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.
4. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), è superiore all’importo specificato al paragrafo 3, lettera b), gli enti fissano l’A4,SA quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,SA a zero.
Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all’importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l’A4,IRB quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,IRB a zero.
5. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:
a)
per il calcolo di A2,IRB gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero;
b)
gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’ IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;
c)
gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.
6. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori:
a)
0,95, durante il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
b)
0,85, durante il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
c)
0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
d)
0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
e)
0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2018, ma prima del 1o gennaio 2019, adeguano le date di cui alle lettere da a) a e) del primo comma in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2019 o successivamente applicano i fattori pertinenti di cui al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.
7. Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:
a)
l’importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;
b)
il valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell’esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):
dove:
ABSA
= l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);
RASA
= l’importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;
c)
l’importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all’articolo 62, lettera d);
8. Durante il periodo di cui al paragrafo 6 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.
9. Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora un ente abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.
Un ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa l’importo A4 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora un ente abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.
10. Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE emana, entro il 30 giugno 2018, orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.»;
2)
all’articolo 493 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
a)
100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2018;
b)
75 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2019;
c)
50 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2020.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.
5. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:
a)
elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
b)
elementi dell’attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
c)
altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;
d)
elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2;
e)
altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.
Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell’amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.
6. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un’esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
all’esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell’articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017;
b)
l’esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.
7. Un’esposizione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sostenuta prima del 12 dicembre 2017 e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall’applicazione dell’articolo 395, paragrafo 1.».
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