Art. 39
Notifiche
In vigore dal 12 dic 2017
Notifiche
Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale sui settori di cui al presente regolamento che essi adottano, nonché il testo degli accordi sui settori di cui al presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi da essi conclusi.
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