Art. 14

Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

In vigore dal 12 dic 2017
Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca 1.   Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’, se si verifica una o più delle seguenti situazioni: a) dopo aver consultato l’autorità richiedente, risulta che l’informazione richiesta non è necessaria a quest’ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi; b) l’autorità richiedente non concorda sul fatto che l’informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’; c) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o dell’autorità richiedente. 2.   Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’ se, previa consultazione dell’autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni: a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un’ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata; b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell’autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l’infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace; c) a seguito di un’appropriata indagine, l’autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE; d) l’autorità interpellata conclude che l’autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell’, paragrafo 1; e) l’autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall’operatore di cessare l’infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto. Tuttavia, l’autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’ se l’operatore non adempie all’obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e). 3.   L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto. 4.   In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, l’autorità richiedente o l’autorità interpellata può deferire la questione alla Commissione, che tempestivamente esprime un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può nondimeno esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini della formulazione di tale parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. 5.   La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca e il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. 6.   Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.
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