Art. 1
Oggetto
In vigore dal 12 dic 2017
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali dell'Unione.
2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.
3. Le unità amministrative locali (local administrative units – LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.
4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Tali griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.
5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;
2)
all' è soppresso il paragrafo 5;
3)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'allegato II in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.»;
b)
al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Alcune unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti a causa di particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.»;
4)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Unità amministrative locali
1. In ciascuno Stato membro, le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali. Almeno uno dei livelli LAU è un'unità amministrativa, come definita all'articolo 3, paragrafo 1, e descritta nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle LAU, prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente ed indicando le eventuali modifiche apportate e la regione NUTS 3 alla quale appartengono le LAU. Nella trasmissione deve essere rispettato il formato dei dati elettronici richiesto dalla Commissione (Eurostat).
3. La Commissione (Eurostat) pubblica l'elenco delle LAU nella sezione dedicata del suo sito web entro il 31 dicembre di ogni anno.»;
5)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
Griglie statistiche
La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica un sistema di griglie statistiche a livello di Unione nella sezione dedicata del suo sito web. Le griglie statistiche sono conformi alle specifiche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (*1).
Articolo 4 ter
Tipologie territoriali dell'Unione
1. La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica, nella sezione dedicata del suo sito web, le tipologie dell'Unione composte da unità territoriali a livello della NUTS, delle LAU e delle celle della griglia.
2. La tipologia basata sulla griglia è stabilita con livello di risoluzione di 1 chilometro quadrato nel modo seguente:
—
«Centri urbani»,
—
«Agglomerati urbani»,
—
«Celle rurali della griglia».
3. Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:
a)
grado di urbanizzazione (DEGURBA):
—
«Zone urbane»:
—
«Grandi città» o «Zone densamente popolate»,
—
«Città medie e cinture urbane» o «Zone mediamente popolate»,
—
«Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;
b)
zone urbane funzionali:
—
«Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;
c)
zone costiere:
—
«Zone costiere»,
—
«Zone non costiere».
Se in uno Stato membro esiste più di un livello amministrativo delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.
4. Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:
a)
tipologia urbana-rurale:
—
«Zone prevalentemente urbane»,
—
«Zone intermedie»,
—
«Zone prevalentemente rurali»;
b)
tipologia metropolitana:
—
«Zone metropolitane»,
—
«Zone non metropolitane»;
c)
tipologia costiera:
—
«Zone costiere»,
—
«Zone non costiere».
5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione. Tali condizioni descrivono il metodo secondo il quale le tipologie saranno assegnate alle singole LAU e regioni di livello NUTS 3. Nell'applicare le condizioni uniformi, la Commissione tiene conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7.
(*1) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).» ;"
6)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modifiche della classificazione NUTS nell'allegato I sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri definiti all'articolo 3. In caso di riorganizzazione sostanziale della relativa struttura amministrativa di uno Stato membro, tali modifiche della classificazione NUTS possono tuttavia essere adottate a intervalli più brevi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare la classificazione NUTS di cui al primo comma del presente paragrafo in funzione dei cambiamenti nelle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. I dati regionali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) sono basati sulla classificazione NUTS modificata a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione di tale atto delegato.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora la Commissione adotti un atto delegato di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, al fine di sostituire i dati già trasmessi. Lo Stato membro interessato trasmette le suddette serie storiche entro il 1o gennaio del quarto anno successivo all'adozione di tale atto delegato.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per le serie storiche e la loro durata, tenendo conto della fattibilità della loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.»;
7)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;
8)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
9)
l'articolo 8 è soppresso;
10)
il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:
«UNITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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