Art. 1
Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo
In vigore dal 12 dic 2017
Il regolamento (UE) n. 230/2014 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Quando l'assistenza dell'Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 bis, gli attori del settore militare, nel contesto di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza o del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza finalizzata allo sviluppo nei paesi terzi, conformemente all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.»;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis
Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata per potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.
2. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.
3. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:
a)
se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad attori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte, e
b)
se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli attori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.
4. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli attori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:
a)
spese militari ricorrenti;
b)
l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;
c)
la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.
5. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove l'appropriazione (“ownership”) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.
6. La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.»;
3)
all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 bis, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.»;
4)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 3 bis, se del caso. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.»;
5)
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure le misure di cui all'articolo 3 bis, siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario.»;
6)
all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è aggiunto un ulteriore importo di 100 000 000 EUR destinato alle misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 bis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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