Art. 1
In vigore dal 12 dic 2017
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:
a)
la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
b)
le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
i)
la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
ii)
le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.»;
2)
l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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