Art. 32

Dichiarazione di giacenza

In vigore dal 11 dic 2017
Dichiarazione di giacenza 1.   I produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti in possesso di giacenze in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere lo schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno all'autorità competente di detto Stato membro una dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti da essi detenuti al 31 luglio. 2.   Gli Stati membri che non hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono richiedere ai produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti stabiliti nel proprio territorio di presentare la dichiarazione di giacenza di cui al paragrafo 1.
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Dichiarazione di giacenza (Art. 32 Regolamento (UE) 2018/273) — Testo vigente | Portale Normativo