Art. 1

In vigore dal 11 dic 2017
In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2017, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2017, non può superare il 3,5 % vol.
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