Art. 1
In vigore dal 8 dic 2017
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1)
All'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».
2)
All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:2273:oj#art-1