Art. 1

In vigore dal 8 dic 2017
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) All'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018». 2) All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018».
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