Art. 1
In vigore dal 6 dic 2017
I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:2241:oj#art-1