Art. 1

In vigore dal 5 dic 2017
L'articolo 24 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 ter: Per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o forniti tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo: a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa; b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi; c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata; d) in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 septies del presente regolamento. Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di uno degli elementi di prova fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione dei servizi, di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 septies, lettere da a) a e). Se nel corso di un anno civile la soglia di cui al secondo comma è stata superata, tale comma non si applica a partire da quel momento e fino a quando le condizioni ivi previste sono soddisfatte nuovamente. Il valore corrispondente dell'importo in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio (*1).
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