Art. 1

In vigore dal 5 dic 2017
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato: 1) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su beni e servizi forniti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.»; 2) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis e 369 terdecies della direttiva 2006/112/CE ai fini di ogni regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.»; 3) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE.»; 4) all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera: «e) i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero d'identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis) durante ogni mese.»; 5) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»; 6) l'articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma con mezzi elettronici della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 7) il capo XI è così modificato: a) Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente: «disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020 »; b) è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 3 Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2021 Sottosezione 1 Disposizione generale Articolo 47 bis Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Sottosezione 2 Scambio di informazioni Articolo 47 ter 1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 361 della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Dettagli analoghi per l'identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 quater della stessa direttiva sono presentati con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 361, paragrafo 2, e dell'articolo 369 quater della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri d'identificazione IVA di cui a dette sezioni 2 e 3. 3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale. Articolo 47 quater 1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o dal suo intermediario, allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafi 1, 2 e 2 bis, della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche di tali informazioni comunicate a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o, se del caso, del suo intermediario. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri il numero individuale d'identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime speciale in questione. 3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, il suo intermediario è escluso dal registro d'identificazione. Articolo 47 quinquies 1.   Gli Stati membri dispongono che la dichiarazione IVA recante le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE sia trasmessa con mezzi elettronici. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici all'autorità competente dello Stato membro di consumo interessato entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascun altro Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati e le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascuno Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Articolo 47 sexies Lo Stato membro di identificazione trasmette senza indugio con mezzi elettronici allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione IVA. Articolo 47 septies 1.   Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo versato dal soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, dal suo intermediario, sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento. 2.   Se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, o se del caso il suo intermediario, non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa con mezzi elettronici le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati. Articolo 47 octies Gli Stati membri notificano con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell'articolo 47 septies. Gli Stati membri notificano senza indugio con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica delle aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi assoggettate ai regimi speciali. Sottosezione 3 Controllo delle operazioni e dei soggetti passivi Articolo 47 nonies Al momento dell'importazione di beni sui quali l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri effettuano una verifica elettronica della validità del numero individuale d'identificazione IVA attribuito in conformità dell'articolo 369 octodecies di detta direttiva e comunicato al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione. Articolo 47 decies 1.   Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici. 2.   Lo Stato membro di identificazione che riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 la trasmette con mezzi elettronici e senza indugio al soggetto passivo o al suo intermediario. 3.   Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo o il suo intermediario trasmettano con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri accettano che la documentazione possa essere presentata mediante un formulario tipo. 4.   Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente la documentazione ottenuta. 5.   Se lo Stato membro di consumo richiedente non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione. Articolo 47 undecies 1.   Se lo Stato membro di identificazione decide di effettuare sul suo territorio un'indagine amministrativa su un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, su un intermediario, ne informa preventivamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Il primo comma si applica solo nel caso di un'indagine amministrativa riguardante i regimi speciali. 2.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, se lo Stato membro di consumo decide che un'indagine amministrativa è necessaria, consulta dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine. Se gli Stati membri in questione convengono sulla necessità di un'indagine amministrativa, lo Stato membro di identificazione ne informa gli altri Stati membri. Ciò non impedisce agli Stati membri di agire in conformità della rispettiva legislazione nazionale. 3.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i dati dell'autorità competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno. Sottosezione 4 Informazioni statistiche Articolo 47 duodecies Gli Stati membri autorizzano la Commissione a estrarre direttamente le informazioni dai messaggi generati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 53 per fini statistici aggregati e diagnostici a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni non contengono dati riguardanti i singoli soggetti passivi. Sottosezione 5 Conferimento di competenze di esecuzione Articolo 47 terdecies Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure seguenti secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2: a) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quater, paragrafo 1, e all'articolo 47 quinquies, paragrafo 1, e il formulario tipo di cui all'articolo 47 decies, paragrafo 3; b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 47 sexies, all'articolo 47 septies, paragrafo 2, all'articolo 47 decies, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni; c) le modalità tecniche per la trasmissione tra Stati membri delle informazioni di cui all'articolo 47 octies; d) le modalità tecniche relative alla verifica delle informazioni di cui all'articolo 47 nonies da parte dello Stato membro di importazione; e) le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate di cui all'articolo 47 duodecies che la Commissione deve estrarre nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni.»; 8) nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. vendite a distanza (articolo 33 della direttiva 2006/112/CE);».
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