Art. 3

Olio di oliva

In vigore dal 4 dic 2017
Olio di oliva 1.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 11 dicembre 2018. 2.   In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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