Art. 2
In vigore dal 30 nov 2017
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui l’EES entra in funzione, come stabilito dalla Commissione conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/2226.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento si applica agli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, in cui l’EES non è ancora operativo, a decorrere dalla data della loro connessione all’EES ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3 di tale regolamento. In attesa della loro connessione all’EES, a tali Stati membri si applicano le disposizioni transitorie riguardanti l’apposizione dei timbri sui documenti di viaggio di cui all’articolo 42 bis del regolamento (UE) 2016/399.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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