Art. 1

In vigore dal 30 nov 2017
Il regolamento (UE) 2017/271 è così modificato: 1) l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: « 1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società”, istituito dall', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di: — fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930) o — fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940) o — fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950) o — fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080)». 2) l', paragrafo 3, è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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