Art. 1

In vigore dal 30 nov 2017
L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis bis.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue: a) i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o b) il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.» 2. Il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente: «2 ter.   La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti. Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie. Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/2212 — Testo vigente | Portale Normativo