Art. 1
«Pesce spada nell'Oceano Atlantico»;
In vigore dal 30 nov 2017
Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:
(1)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Pesce spada nell'Oceano Atlantico»;
b)
il paragrafo 1 è soppresso;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (Xiphias gladius) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.».
(2)
È inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
Pesce spada del Mediterraneo
(1) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (Xiphias gladius), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa:
a)
aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o
b)
di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.
(2) In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.
(3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.
(4) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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