Art. 1

«Pesce spada nell'Oceano Atlantico»;

In vigore dal 30 nov 2017
Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato: (1) l'articolo 5 è così modificato: a) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Pesce spada nell'Oceano Atlantico»; b) il paragrafo 1 è soppresso; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (Xiphias gladius) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.». (2) È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Pesce spada del Mediterraneo (1)   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (Xiphias gladius), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa: a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. (2)   In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi. (3)   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari. (4)   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:191:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
«Pesce spada nell'Oceano Atlantico»; (Art. 1 Regolamento (UE) 2018/191) — Testo vigente | Portale Normativo